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Sez. L, Sentenza n. 3621 del 28/03/1995 (Rv. 491450 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) | Disciplina ex art. 36 legge n. 1397 del 1960 - Abrogazione ex art. 12 legge n. 155 del 1981 - Effetti - Obbligo degli esercenti attività commerciali di versare i contributi di malattia - Estinzione dalla data di cessazione dell'attività - Data di notificazione di tale evento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491450-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI)

A seguito dell'abrogazione (per effetto dell'art. 12 della legge 23 aprile 1981 n. 155) dell'art. 36 della legge 27 novembre 1960 n. 1397 (sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali), la cessazione dell'attività commerciale comporta che l'obbligo di versare i contributi di malattia _ nonché quelli dovuti per IVS ai sensi del rinvio ad essa operato dalla legge 22 luglio 1966 n. 613 (art. 11) - è estinto dalla data di detta cessazione, indipendentemente dalla data di notificazione di tale evento.

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 36 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 22, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)