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Sez. L, Sentenza n. 2055 del 14/03/1990 (Rv. 465888 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTI - RIPROPOSIZIONE INSISTITA DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE GIÀ RITENUTA MANIFESTAMENTE INFONDATA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465888-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTI - RIPROPOSIZIONE INSISTITA DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE GIÀ RITENUTA MANIFESTAMENTE INFONDATA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Ai fini della valutazione del contegno processuale del lavoratore, agli effetti dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., l'insistita riproposizione, da parte del richiedente la prestazione previdenziale, di una questione di legittimità costituzionale (nella specie, degli artt. 5 e 17 della legge n. 889 del 1971, statuenti l'esclusione del compenso per lavoro straordinario dalla retribuzione pensionabile degli addetti ai pubblici servizi di trasporti), già ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di Cassazione, non giustifica, di per sè sola, la condanna al pagamento delle spese processuali, non potendo la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale essere equiparata all'assoluta Mancanza di fondamento della pretesa, che, ai sensi del citato art. 152, deve concorrere con l'elemento soggettivo della consapevolezza della non spettanza di quanto richiesto ovvero della colpa grave, consistente nell'aver agito per una pretesa infondata senza aver prima compiuto un benché minimo esame della sua giustezza o ragionevolezza. (V 4025/87, mass n 452822; (V 481/86, mass n 440080).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)