Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21036 del 02/10/2020 (Rv. 659352 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI | Costi per acquisti di carburante per autotrazione - Deducibilità e detraibilità ai fini IVA - Esonero dall’obbligo di redazione delle schede carburante ai sensi dell’art. 1 d.P.R. n. 444 del 1997 - Condizioni - Riconducibilità del rapporto al contratto di “netting” - Necessità - Esenzione in caso di contratto di somministrazione tra gestore degli impianti e cliente - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI
Ai fini della deducibilità e della detraibilità dell' IVA dai costi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, il contribuente utilizzatore può ritenersi esonerato dall'obbligo di redazione della scheda carburante di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 444 del 1997 solo nel caso in cui il suo rapporto con la società gestore degli impianti di erogazione sia riconducibile al contratto di "netting" - che prevede la stipula di un duplice contratto di somministrazione, l'uno tra la compagnia petrolifera e la società che effettua il rifornimento a mezzo di tessere magnetiche e l'altro tra compagnia petrolifera e gestore dell'impianto, attraverso il quale viene effettuata l'erogazione del carburante - mentre è esclusa nel caso in cui sia stato sottoscritto un contratto di somministrazione tra gestore degli impianti di distribuzione e cliente finale.
Riferimenti normativi: DPR 10/11/1997 num. 444 art. 1, Cod. Civ. art. 1559
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)