Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15616 del 22/07/2020 (Rv. 658531 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Acquisti di carburante a mezzo carte aziendali (cd. procedura "netting") - Deducibilità e detraibilità dell'IVA – Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di imposte dirette ed IVA, l'acquisto di carburante effettuato a mezzo di apposite carte di credito aziendali o contratti di somministrazione (cd. "netting") non esonera il contribuente dal comprovare, con idonea documentazione, l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa; ne consegue che, laddove la fatturazione sia priva degli elementi che consentano di dimostrare la riferibilità di dette spese ai mezzi strumentali impiegati per l'esercizio dell'impresa, va esclusa la deducibilità dei costi medesimi e la detraibilità dell'IVA.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 1559, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 10/11/1997 num. 444 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)