Sez. 5 - , Ordinanza n. 25663 del 15/10/2018 (Rv. 650750 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI | Detrazione dei costi - Contratto di "netting" - Natura - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI
In tema di IVA, ai fini della detrazione dei costi di carburante, non sussiste l'obbligo della redazione della scheda carburante e dell'indicazione nella stessa dei chilometri percorsi previsto dal d.P.R. n. 444 del 1997 nell'ipotesi di costi sostenuti nell'ambito di un contratto di "netting", trattandosi di negozio giuridico riconducibile alla somministrazione di beni di cui all'art. 1559 c.c., in quanto, mediante lo stesso, le imprese che utilizzano mezzi che necessitano del rifornimento di carburante si accordano con le società petrolifere affinché queste stipulino con i gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburante un contratto di somministrazione con cui gli stessi si impegnano, dietro corrispettivo, ad eseguire forniture di carburante in favore delle società aderenti al sistema delle tessere magnetiche che, a loro volta, hanno stipulato un contratto di somministrazione con la stessa società petrolifera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, DPR 10/11/1997 num. 444 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)