Sez. 1, Sentenza n. 1484 del 27/04/1976 (Rv. 380223 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - NORME PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - APPLICABILITA - DOMANDA DI DEFINIZIONE DI CONTROVERSIA DI DIRITTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - NORME PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - APPLICABILITA - DOMANDA DI DEFINIZIONE DI CONTROVERSIA DI DIRITTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
L'art 6 del dlpr 5 novembre 1973 n 660, modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973 n 823 - contenente norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria - prevede la possibilita di tale definizione, in materia di successioni e di donazioni, unicamente per le controversie di valutazione, con esclusione delle controversie relative a questioni di puro diritto. Ne consegue che ove penda, dinanzi al giudice ordinario, un giudizio avente ad oggetto una controversia di diritto relativa alla applicabilita dell'imposta di successione, l'istanza rivolta alla definizione di tale controversia, proposta dal contribuente allo ufficio delle imposte, non importa la sospensione del giudizio a norma dell'art 11 del citato decreto. (nella specie, il giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario riguardava unicamente l'applicabilita, o meno, all'ente nazionale per la protezione degli animali, dell'esenzione dall'imposta di successione prevista dall'art 1 del RD 9 aprile 1925 n 380. La suprema Corte ha ritenuto che l'istanza di definizione di tale controversia proposta dal contribuente in Sede amministrativa non valeva ad imporre la sospensione di tale giudizio). (V 3276/75).*
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Decr. Legisl. Pres. 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)