Sez. 1, Sentenza n. 45612 del 05/11/2003 Cc. (dep. 25/11/2003) Rv. 227131 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Nuove prove - Limiti di valutazione in ordine alla utilizzabilità - Indicazione - Indagini difensive - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
In tema di revisione, nella fase del giudizio sull'ammissibilità della richiesta il giudice non può esimersi dall'obbligo di apprezzare la manifesta inidoneità e inefficacia dimostrativa, rispetto al prospettato risultato finale del proscioglimento, dei nuovi elementi di prova attinti da un radicale vizio di inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio e conseguente ad obiettive violazioni dei divieti stabiliti dalla legge processuale, anche ai fini di una valutazione prognostica sulla congruenza in astratto degli elementi su cui si basa la richiesta di revisione. (Nella specie la Corte, dichiarando l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto che fossero inutilizzabili le nuove prove dichiarative poste a base della domanda di revisione, in quanto fondate su "dichiarazioni raccolte nelle indagini difensive" senza il rispetto delle prescrizioni stabilite, a pena di inutilizzabilità, dall'art. 391 bis cod. proc. pen. in materia di documentazione delle investigazioni difensive).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 327 com. 2, Legge 07/12/2000 num. 397
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)