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Sez. 1, Sentenza n. 16455 del 09/03/2005 Cc. (dep. 02/05/2005) Rv. 231579 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - REVISIONE - procedimento - IN GENERE | Giudizio di ammissibilità - Valutazione delle prove nuove - Novità - Caratteri - Sopravvenienza - Indagini difensive - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231579-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - REVISIONE - procedimento - IN GENERE

In tema di revisione, agli effetti dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., una perizia può costituire prova nuova unicamente se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati. (Fattispecie in cui la Corte, confermando la decisione dei giudici di merito, ha ritenuto che non rappresentino nuove prove neppure gli elementi desumibili da indagini difensive, quando siano posti a fondamento di elaborati peritali che non si basino su nuove acquisizioni scientifiche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)