Sez. U, Sentenza n. 10491 del 26/11/1996 (Rv. 500808 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Giudizio disciplinare - Impugnazioni - Ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale degli ingegneri - Disciplina applicabile - Deduzione di nuove questioni - Ammissibilità - Esclusione.
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Il principio della non deducibilità, per la prima volta in sede di legittimità, di questioni e di temi di contestazione che comportino la necessità di nuovi accertamenti e di valutazioni di fatti, desumibile dall'art. 360 cod. proc. civ., trova applicazione anche con riguardo al ricorso alle Sezioni unite della Suprema Corte avverso le decisioni in materia disciplinare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quale è soggetto alle norme del rito civile, in difetto di diversa previsione contenuta nel regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)