Sez. U, Ordinanza n. 991 del 19/11/1998 (Rv. 520824 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Nei confronti degli iscritti all'ordine degli Architetti - Norme del codice di procedura penale - Applicabilità solo nel procedimento dinnanzi al Consiglio Nazionale - Ricorso per Cassazione - Norme del cod. proc. civ. - Applicabilità - Svolgimento del relativo giudizio dinnanzi alle Sezioni Unite Civili - Necessità - P.M. e Consiglio irrogante la sanzione - Contraddittori necessari.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Ai procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'Ordine degli Architetti sono applicabili le norme del codice di procedura penale solo con riguardo allo svolgimento dinanzi al Consiglio Nazionale, non anche con riguardo al ricorso per cassazione, al quale si applicano invece le norme del codice di rito civile; ne consegue che il ricorso avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale deve svolgersi dinanzi alle Sezioni Unite Civili, dal momento che solo esse (e non quelle penali) sono competenti a risolvere problemi di incompetenza ed eccesso di potere e che, nel giudizio così instaurato, sono contraddittori necessari sia il Consiglio locale dell'Ordine, in quanto autorità irrogante la sanzione e perciò controinteressata al suo mantenimento, che il P.M., in quanto portatore, in materia disciplinare, di un interesse pubblico da tutelare.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)