Sez. L, Sentenza n. 21012 del 08/10/2007 (Rv. 599926 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Determinazione della giusta retribuzione - Precedente giudicato relativo a differente periodo del rapporto - Vincolo - Limiti - Fattispecie.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
Con riferimento ai lettori di lingua straniera che abbiano ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso con l'Università, ancorché il giudicato non copra relativamente ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche gli elementi variabili nel tempo quali la quantità di lavoro prestato e la giusta retribuzione, ove il giudice di merito intenda discostarsi dal parametro retributivo riconosciuto nel precedente giudicato è tenuto ad indicare quali siano le modifiche intervenute di fatto nell'attività svolta dal lettore idonee a giustificare l'adozione di un siffatto diverso parametro. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito rilevanza alla nuova disciplina della figura professionale del collaboratore linguistico di madre lingua straniera con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dettata dall'art. 4 del d.l. 120 del 1995, rilevando che tale norma vale solo per il futuro e non è applicabile ai rapporti di lavoro dei lettori di lingua sorti sulla base della previgente normativa).
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)