Sez. L, Sentenza n. 9737 del 10/05/2005 (Rv. 581090 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Disciplina posta dal decreto - legge n. 120 del 1995 - Applicabilità anche ai rapporti già in atto - Esclusione - Riduzione del servizio prevista dall'art. 4, quarto comma, del d.l. cit. - Portata.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
L'art. 4 del decreto - legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, che regolamenta la nuova figura professionale del collaboratore linguistico di madre lingua straniera con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato, condizionando l'assunzione dei collaboratori ed esperti linguistici ad una selezione pubblica, vale solo per il futuro e non è applicabile ai rapporti di lavoro dei lettori di madre lingua straniera sorti sulla base della previgente normativa; mentre, la disposizione del quarto comma del suddetto art., secondo cui "resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso", è meramente ricognitiva del principio generale del giustificato motivo di licenziamento (art. 3, l. n. 604 del 1966), che il legislatore ha ribadito con riferimento al contenzioso dei lettori.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)