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Sez. 3, Sentenza n. 4916 del 15/04/2000 (Rv. 535736 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - IN GENERE | Termine di grazia - Istanza relativa - Necessità - Contenuto - Rilevabilità "ex officio" - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535736-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - IN GENERE

L'assegnazione di un termine per la sanatoria della morosità a norma del sesto comma dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n.203, postula un'istanza dell'affittuario moroso che, senza formule sacramentali, manifesti in modo inequivoco la volontà di porre fine all'inadempimento con la correlata finalità di esaurire il giudizio sul merito della lite. L'onere di avanzare apposita istanza a carico della parte esclude che il giudice di primo grado possa provvedere ex officio ed a maggior ragione che la questione possa essere poi esaminata in appello indipendentemente da una specifica censura sul punto.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)