Sez. 3, Sentenza n. 3340 del 07/03/2001 (Rv. 544523 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA | Istanza dell'affittuario moroso - Inequivoca e volta a porre fine alla lite nel merito - Necessità - Conseguenze - Formulata alla fine dell'istruttoria e subordinatamente all'accoglimento della domanda del concedente - Inidoneità - Difesa dell'affittuario incompatibile con l'esistenza del contratto di affitto - Inconcedibilità del termine di grazia.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA
L'assegnazione di un termine di grazia all'affittuario di fondo rustico per sanare la morosità nel pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 46, sesto comma, legge 3 maggio 1982 n. 203 postula che il medesimo formuli un'istanza inequivoca per porre fine al merito della lite e perciò tale istanza si rivela inidonea se invece è formulata alla fine dell'istruttoria e subordinata al mancato rigetto della domanda del concedente. In ogni caso poi detto termine non può esser concesso se la difesa svolta da colui che occupa il fondo è incompatibile con l'affermazione dell'esistenza di un contratto di affitto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1639, Cod. Civ. art. 1647, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)