Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 3 maggio 1978, causa 131/77
Epigrafe
Nel procedimento 131/77,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht della Saar nella causa dinanzi ad esso pendente fra
MILAC, GROSS- UND AUSSENHANDEL ARNOLD NÖLL
e
HAUPTZOLLAMT (Ufficio doganale principale) di SAARBRÜCKEN,
domanda vertente sulla validità e sull'interpretazione dell'art. 1 del regolamento della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539 (GU 1975, n. L 57, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee possono essere riassunti come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Fra il 10 marzo e il 5 maggio 1975, la ditta Milac, attrice nella causa principale, importava dalla Francia in Germania 129000 kg di siero di latte in polvere di cui alla voce 04.02 A I della Tariffa doganale comune. L'ufficio doganale competente riscuoteva importi compensativi per un totale di 6927,30 DM; l'attrice impugnava il relativo avviso di accertamento sostenendo che il regolamento della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539 (GU 1975, n. L 57, pag. 2), che fissa gli importi compensativi da applicare, a partire dal 3 marzo 1975, al siero di latte in polvere, è in contrasto col regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU 1971, n. L 106, pag. 1), «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri».
paragrafo 2
Il Finanzgericht della Saar, adito dall'attrice, ha anch'esso messo in dubbio la validità del suddetto regolamento della Commissione considerando quanto segue:
paragrafo 3
«L'autorizzazione a riscuotere importi compensativi, che l'art. 1, n. 1, leu. a), del regolamento concede agli Stati membri che ammettono, per la loro moneta, tassi di cambio superiori al limite di oscillazione consentito dalla disciplina internazionale in vigore alla data del 12 maggio 1971, riguarda, a norma del successivo n. 2:
a) i prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;
b) i prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui alla leu. a) e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati o sono oggetto di una disciplina specifica a norma dell'art. 235 del Trattato.
Il siero di latte in polvere è un prodotto lattiero-caseario il cui valore nutritivo dipende dalla percentuale di latte magro in polvere. Questo collegio dubita che, a causa di ciò, anche il prezzo del siero di latte in polvere dipenda dal prezzo del latte magro in polvere. Il prezzo del siero di latte in polvere varia largamente nei diversi Stati membri, ma il prezzo della percentuale di latte magro in polvere non esercita su di esso alcuna influenza determinante. L'attrice ha prodotto in giudizio una memoria presentata dalla Commissione alla Corte di giustizia il 29 luglio 1976 nella causa 28/76. Da tale documento risulta che nei diversi Stati membri il prezzo del siero di latte in polvere è determinato dai costi di produzione e da provvedimenti di tutela dell'ambiente emanati dai singoli Stati. Il siero di latte è un residuo della trasformazione del latte, che in precedenza, quando c'era sovrapproduzione, veniva scaricato come rifiuto nei corsi d'acqua. Quando tale pratica è proibita dalle leggi nazionali per la tutela dell'ambiente, i caseifici sono costretti ad installare speciali impianti di depurazione per il siero di latte ovvero a trasformarlo in polvere. Di conseguenza — secondo questo collegio — il prezzo del siero di latte in polvere non dipende dalla percentuale di latte magro contenuta nel prodotto o, in altri termini, dal suo valore nutritivo. Il prezzo ottenuto per il siero di latte in polvere contribuisce semplicemente a ridurre le spese necessarie per eliminare il siero superfluo che residua dalla fabbricazione degli altri prodotti lattierocaseari.
Il Consiglio ha reso note le ragioni che lo hanno indotto ad istituire importi compensativi monetari. In base ad esse, tali importi non possono essere superiori a quanto risulta strettamente necessario per compensare l'incidenza dei provvedimenti monetari sui prodotti base, ai quali si applicano le misure d'intervento.
Siffatte considerazioni traspaiono dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71, a norma del quale le misure di cui al n. 1, cioè la riscossione di importi compensativi all'importazione, si applicano soltanto se l'attuazione dei provvedimenti monetari ivi menzionati provoca perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli.
In mancanza di tali presupposti, la Commissione non avrebbe potuto fissare — come ha fatto con l'art. 1 del regolamento n. 539/75 — importi compensativi monetari per l'importazione di siero di latte in polvere».
paragrafo 4
Pertanto, il Finanzgericht ha sottoposto alla Corte, con ordinanza 15 settembre 1977, pervenuta in cancelleria il 28 ottobre successivo, le seguenti questioni:
paragrafo 5
«1. Se l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539, sia contrario, nella parte in cui stabilisce importi compensativi all'importazione per il siero di latte in polvere, all'art. 1, n. 2 b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, poiché il prezzo del siero di latte in polvere non dipende dal prezzo del latte magro in polvere.
In caso di soluzione negativa della questione sub 1):
2. Se l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539, sia contrario all'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, in base al quale le disposizioni del precedente n. 1 (riscossione e concessione di importi compensativi) valgono soltanto ove l'applicazione dei provvedimenti monetari ivi menzionati dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli, o se invece gli importi compensativi siano altresì indispensabili
a) per compensare l'incidenza dei provvedimenti monetari sui prezzi dei prodotti di base (nella fattispecie sul prezzo del latte magro in polvere) quando il prezzo di mercato del siero di latte in polvere scende ad un livello pari o inferiore a quello dei costi di produzione ovvero
b) per evitare perturbazioni di origine monetaria degli scambi commerciali, quando il prezzo di mercato del prodotto varia con una frequenza ed un'intensità tali da togliere efficacia a provvedimenti monetari».
paragrafo 6
La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal dr. Gotz zur Hausen, in qualità d'agente, e l'attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. Ehle, del foro di Colonia, hanno presentato osservazioni scritte in conformità all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte. La Corte ha respinto la domanda dell'attrice mirante a far ingiungere al Consiglio di presentare osservazioni.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte
paragrafo 1
L'attrice nella causa principale fornisce innanzitutto alcuni ragguagli circa il mercato del siero di latte in polvere. Tale prodotto, residuo della fabbricazione del formaggio, veniva in passato versato nelle acque di scarico, ma questa pratica è stata vietata per ragioni di tutela dell'ambiente. Trasformato in polvere mediante evaporazione dell'acqua, il siero di latte contiene ancora dal 10 al 12 % di albumina, dal 70 al 75 % di lattosio, 8 % di sali minerali ed ha un tasso di umidità del 4-5 %. Il 90 % circa del siero di latte in polvere viene impiegato come mangime per animali.
paragrafo 2
La materia prima è, di regola, gratuita e il costo di produzione — che si può collocare, a titolo indicativo, fra 55 e 65 DM il quintale — comprende le spese di fabbricazione, di magazzinaggio e di distribuzione. Il prezzo di vendita è determinato dall'offerta e dalla domanda sul mercato e talvolta può subire variazioni dell'ordine del 50 o perfino 100 %. Nel 1976 la produzione comunitaria di siero di latte in polvere è stata pari a 600000 tonnellate circa contro le 200000 prodotte complessivamente nel resto del mondo. I produttori comunitari hanno fruito, nel 1975 e nel 1976, di sovvenzioni nazionali all'esportazione. Nello stesso periodo il margine di utile è stato pari a 1 DM circa il quintale, mentre il conguaglio monetario ammontava a 5,37 DM.
paragrafo 3
A proposito della prima questione del Finanzgericht, l'attrice sostiene che l'art. 1 del regolamento n. 539/75 è in contrasto con l'art. 1, n. 2, leu. b), del regolamento del Consiglio n. 974/71 giacché il prezzo del siero di latte in polvere non dipende da quello del latte magro in polvere, prodotto per il quale sono contemplate misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Occorre altresì tener conto dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, a norma del quale «gli importi di compensazione sono pari all'incidenza; sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo di compensazione ai prezzi del prodotto previsto al paragrafo 1, da cui dipendono». Orbene, siccome il «valore del latte» presente nel siero di latte in polvere è uguale a zero, deve escludersi che il prezzo di questa merce dipenda da quello del prodotto oggetto di misure d'intervento (latte magro in polvere). Di conseguenza, la riscossione dell'importo compensativo equivale all'imposizione di una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale.
paragrafo 4
La stessa Commissione ha giustamente dichiarato, nel preambolo del regolamento n. 1824/77 (GU n. L 203, pag. 7), che «per quanto concerne i prodotti per i quali non sono previste misure d'intervento, si dovrebbe, in linea di massima, assumere come base di calcolo il prezzo del latte, senza tener conto di spese di trasformazione specifiche»; pertanto, il siero di latte avrebbe dovuto essere esonerato dal conguaglio monetario. In una memoria presentata nell'ambito della causa 28/76 (Milac/Hauptzollamt Freiburg), la Commissione ha sostenuto che il siero di latte dipende dal latte in polvere in ragione dell'uso al quale è destinato, vale a dire l'alimentazione del bestiame; questo nesso di dipendenza sarebbe di carattere «puramente economico», cioè funzione del valore nutritivo. Essa, però, non ha dichiarato che il prezzo del primo prodotto dipende da quello del secondo, ipotesi contemplata dalla normativa comunitaria. Se ne deve concludere che l'art. 1 del regolamento n. 539/75 è in contrasto con l'art. 1, n. 2, leu. b), del regolamento di base n. 974/71 nonché con gli artt. 9, 12 e 13 del Trattato CEE.
paragrafo 5
Per quanto concerne la prima parte della seconda questione formulata dal Finanzgericht, l'attrice ricorda che il prezzo di mercato del siero di latte in polvere esprime esclusivamente le spese di trasformazione mentre il valore della materia prima non ha su di esso alcuna influenza. Anche la Commissione lo ha riconosciuto — purtroppo tardivamente — quando ha abolito, con il regolamento n. 1824/77 (GU n. L 203, pag. 7), il conguaglio monetario alle frontiere per il siero di latte in polvere. Il suddetto punto di vista è conforme alla giurisprudenza della Corte la quale, nella sentenza 12 novembre 1974 (causa 34/74; Racc. 1974, pag. 1217), ha dichiarato che, nel caso dei prodotti derivati, le oscillazioni del corso dei cambi vanno compensate in proporzione all'incidenza, sui prezzi dei suddetti prodotti, dell'applicazione dell'importo compensativo al prodotto di base, prescindendo dall'elemento fisso del prelievo, destinato a tutelare l'industria di trasformazione. Nella sentenza 17 giugno 1975 (causa 93/74; Racc. 1975, pag. 661) la Corte ha precisato che l'importo compensativo, se non viene riscosso sul prodotto di base, non può essere riscosso nemmeno sul prodotto derivato. Infine essa ha sottolineato, nella sentenza 17 marzo 1976 (cause riunite 67-85/75; Racc. 1976, pag. 391), che, tenuto conto della finalità del regime degli importi compensativi — consistente nel garantire l'uniformità dei prezzi — è lecito versare o riscuotere tali importi solo quando, in loro assenza, gli scambi dei prodotti interessati possono subire perturbazioni per effetto delle oscillazioni del corso dei cambi. Orbene, nel caso presente, è proprio la riscossione di importi compensativi che ha perturbato gli scambi commerciali a danno dei fabbricanti esportatori e degli importatori.
paragrafo 6
La stessa Commissione ha ammesso l'esattezza di questa tesi abolendo gl'importi compensativi per determinati prodotti agricoli il cui prezzo era in larga misura determinato dalle spese di trasformazione (regolamento n. 722/75; GU n. L 71 del 20 marzo 1975). Il siero di latte avrebbe dovuto a maggior ragione fruire di tale esenzione giacché il valore del prodotto finito è determinato esclusivamente dalle spese di trasformazione. La Commissione era giuridicamente vincolata a provvedere in tal senso e non disponeva, in proposito, di alcun margine di valutazione discrezionale.
paragrafo 7
Di conseguenza, la questione sub 2 a) del Finanzgericht della Saar va risolta nel senso che la fissazione di importi compensativi monetari è in contrasto con l'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) n. 974/71 quando il prezzo di mercato del prodotto considerato (nella fattispecie: siero di latte in polvere) è determinato esclusivamente dai costi di fabbricazione; a tale proposito è irrilevante che il prezzo di mercato scenda ad un livello pari o inferiore a quello dei costi di produzione.
paragrafo 8
Tenuto conto della risposta ai primi due quesiti sopra suggerita, l'esame della seconda parte della seconda questione, secondo l'attrice, risulta superfluo. Essa, tuttavia, precisa che la Commissione non può, nel caso presente, richiamarsi all'ampio potere discrezionale riconosciutole dalla Corte nella sentenza 22 gennaio 1976 (causa 55/75; Racc. 1976, pag. 29, punti 7 e 8 della motivazione): infatti, per quanto concerne il siero di latte in polvere — il cui prezzo varia esclusivamente in funzione del gioco dell'offerta e della domanda — non esiste una «complessa situazione economica». La Commissione stessa, col suo comportamento e in talune proposte da essa formulate, ha ammesso, in casi analoghi, che gli importi compensativi monetari costituiscono fattori di perturbazione; secondo il sig. Gundelach, membro della Commissione responsabile del settore dell'agricoltura, essi rappresentano «l'errore più grave» commesso in materia di politica agricola comune. L'esattezza di tale giudizio trova una conferma lampante nella fattispecie.
paragrafo 9
In realtà, l'istituzione del conguaglio monetario alla frontiera per il siero di latte in polvere, come per altri prodotti lattiero-caseari, è dovuta a pressioni politiche, come dimostra il fatto che la Commissione e gli esperti nazionali riuniti nell'ambito del comitato di gestione hanno optato per la sua soppressione, nonostante le vivaci reazioni del governo di Bonn. L'attrice auspica pertanto che la Corte, appoggiando gli sforzi della Commissione, dichiari illegittimi e incompatibili con l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71 gli importi compensativi monetari imposti su prodotti il cui prezzo oscilla e si forma liberamente sul mercato, senza essere influenzato da provvedimenti monetari.
paragrafo 10
La Commissione è del parere che entrambe le questioni del Finanzgericht concernano in sostanza la validità del regolamento n. 539/75 e pertanto ritiene opportuno esaminarle congiuntamente con riferimento al regolamento di base n. 974/71.
paragrafo 11
Essa descrive il procedimento di fabbricazione del siero di latte in polvere; l'utilizzazione del siero di latte è dovuta sia al divieto di versarlo nelle acque di scarico, sia alla nascita di un mercato interessante per il siero di latte in polvere nel settore dei mangimi per animali, dove esso ha in parte sostituito il latte in polvere. Dal raffronto fra il contenuto di proteine e di grassi di questi due prodotti risulta che l'impiego di siero di latte in polvere in sostituzione del latte magro in polvere è finanziariamente vantaggioso fintantoché il rapporto fra il prezzo del primo e il prezzo del secondo corrisponde a quello fra il rispettivo contenuto di proteine. Orbene, poiché il prezzo del latte magro in polvere è determinato dal prezzo d'intervento, quest'ultimo va moltiplicato — tenuto conto dell'aiuto concesso al latte in polvere destinato all'alimentazione degli animali — per il coefficiente 0,389105, che esprime il rapporto fra il contenuto di proteine dei prodotti di cui trattasi, per ottenere il prezzo massimo al quale il siero di latte in polvere può essere vantaggiosamente acquistato invece del latte magro in polvere. Da una tabella nella quale sono posti a confronto i prezzi dei due prodotti risulta che il siero di latte in polvere poteva competere efficacemente con il latte magro il polvere. Il prezzo di mercato del siero di latte in polvere, sebbene influenzato in misura notevole dai costi di produzione, è rimasto, dal 1971 al 1977, su livelli adeguati al contenuto di proteine del prodotto.
paragrafo 12
Per quanto concerne la fissazione degli importi compensativi monetari da applicarsi al siero di latte in polvere, la Commissione sostiene che si tratta di un atto normativo di politica economica emanato entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 974/71 e nell'interesse del buon funzionamento dell'organizzazione di mercato; per l'emanazione di tali atti, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale il cui esercizio diventa illegittimo solo in caso di errore manifesto (sentenze 8. 6. 1977, causa 97/76; Racc. 1977, pag. 1063 — 14. 5. 1975, causa 74/74; Racc. 1975, pag. 533 — 22. 1. 1976, causa 55/75; Racc. 1976, pag. 19 — 20. 10. 1977, causa 29/77; Racc. 1977, pag. 1835). L'importo compensativo per il siero di latte in polvere è stato calcolato in base al rapporto fra il prezzo di mercato di tale prodotto e quello del latte magro in polvere ed è stato modificato in caso di variazione del 10 % circa del prezzo del siero di latte in polvere; il prezzo del latte magro in polvere preso in considerazione è il prezzo d'intervento il quale, dato il carattere eccedentario del prodotto, corrisponde in pratica al prezzo di mercato.
paragrafo 13
La Commissione ammette che, per quanto concerne l'applicazione e il calcolo degli importi compensativi, il siero di latte in polvere costituisce un caso limite; a questo proposito, essa osserva tuttavia quanto segue:
paragrafo 14
da una parte, il suddetto prodotto può in larga misura sostituire il latte magro in polvere; il suo prezzo dipende in certa misura dal prezzo del latte magro in polvere, ma non al. punto da aumentare necessariamente in proporzione all'aumento di questo; il siero di latte in polvere è anch'esso un prodotto eccedentario, ma, diversamente dal latte magro in polvere, non è oggetto di misure d'intervento: il suo prezzo è pertanto largamente influenzato dall'offerta e dalla domanda;
d'altra parte, i costi di produzione incidono in maniera considerevole sull'andamento del prezzo del siero di latte in polvere; tale prodotto dev'essere talvolta venduto in perdita e di questa perdita si tiene conto nel calcolo del prezzo del formaggio.
paragrafo 15
È quindi per evitare perturbazioni negli scambi che avrebbero in definitiva ostacolato il funzionamento del sistema d'intervento per il latte magro in polvere che la Commissione decise, nel 1971, di assoggettare il siero di latte in polvere al regime degli importi compensativi.
paragrafo 16
Il successivo esonero di tale prodotto dagli importi compensativi, disposto, a decorrere dal 5 settembre 1977, con il regolamento n. 1824/77, va considerato in un contesto più ampio. La Commissione si adopera per limitare quanto più possibile il numero delle merci soggette al sistema degli importi compensativi e tiene sempre meno conto delle spese di trasformazione nel calcolo di tali importi. Poiché queste spese incidono notevolmente sul prezzo del siero di latte in polvere, la Commissione, venendo incontro alle richieste degli operatori commerciali (fra cui l'attrice), è giunta alla conclusione che, data la situazione, l'esonero del suddetto prodotto dall'applicazione degli importi compensativi non avrebbe provocato perturbazioni negli scambi. E chiaro tuttavia che non si tratta di un esonero definitivo e che, nel decidere circa l'eventuale ripristino degli importi compensativi, si deve tener conto anche delle possibili ripercussioni del prezzo del siero di latte in polvere sulla redditività della produzione di formaggio.
paragrafo 17
La Commissione sottolinea infine che nel calcolare l'importo compensativo da applicare al siero di latte in polvere essa non ha seguito il metodo abituale di derivazione, in base al quale avrebbe dovuto tener conto unicamente del contenuto di proteine, ma — come s'è visto — si è basata sul rapporto fra il prezzo di mercato di tale prodotto e quello del latte magro in polvere. Quest'ultimo metodo di calcolo ha avuto come risultato la fissazione d'importi compensativi monetari nettamente meno elevati e quindi più vantaggiosi per gli operatori commerciali e in particolare per l'attrice.
paragrafo 18
In conclusione, la Commissione suggerisce che le questioni formulate dal Finanzgericht della Saar vengano risolte come segue:
paragrafo 19
«L'esame della questione sottoposta alla Corte non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539, nella parte in cui esso istituisce importi compensativi da applicarsi all'importazione di siero di latte in polvere».
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Nella discussione orale, che si è svolta l'8 marzo 1978, il rappresentante dell'attrice nella causa principale e quello della Commissione hanno sviluppato gli argomenti dedotti nella fase scritta.
paragrafo 2
L'attrice nella causa principale ha, in particolare, denunciato le attuali storture del sistema degli importi compensativi, i cui effetti disastrosi sono stati riconosciuti dalla stessa Commissione. L'applicazione di tali importi al siero di latte in polvere è inammissibile in quanto è fondata non già sulla necessità di procedere al conguaglio monetario per evitare perturbazioni sul mercato di tale prodotto, bensì sul rapporto assertivamente esistente fra il prezzo di questo e il prezzo del latte magro in polvere; essa produce effetti incompatibili con gli obiettivi perseguiti dall'art. 39 del Trattato e contrari alle norme che vietano le tasse di effetto equivalente a dazi doganali.
paragrafo 3
La Commissione ha sottolineato che il sistema degli importi compensativi è indispensabile per il funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato. Il prezzo del siero di latte — prodotto lattiero-caseario — costituisce una parte dell'utile compreso nel prezzo del prodotto base, ossia il latte. Il sistema degli importi compensativi, che rende possibile il mantenimento di prezzi uniformi nella Comunità, va applicato, per essere efficace, anche ai prodotti trasformati che comprendono una parte del prezzo del prodotto base; nel caso del siero di latte ciò è tanto più opportuno in quanto tale prodotto, una volta trasformato, può essere impiegato in misura crescente nell'alimentazione degli animali.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 aprile 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 15 settembre 1977, pervenuta in cancelleria il 28 ottobre 1977, il Finanzgericht della Saar, con sede in Saarbrücken, ha sottosposto a questa corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali concernenti la validità dell'art. 1 del regolamento della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539, «che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione» (GU n. L 57, pag. 2), e l'interpretazione del combinato disposto dello stesso articolo e dell'art. 1 del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo a seguito dell'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri» (GU n. L 106, pag. 1);
punto 2
tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento degli avvisi di accertamento riprodotti nella decisione pronunziata su un'opposizione proposta il 20 agosto 1975; con detta decisione erano stati accertati e riscossi, per una partita di 129000 kg di siero di latte in polvere avente un contenuto d'acqua inferiore al 33 % (voce 04.02 della Tariffa doganale comune), importata dalla Francia in Germania, importi compensativi monetari per complessivi 6927,30 DM a titolo di tributi istituiti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, in base ai regolamenti nn. 974/71 e 539/75;
secondo l'attrice nella causa principale, la riscossione d'importi compensativi monetari per il siero di latte in polvere è in contrasto con l'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 974/71: tale norma autorizza la riscossione o il versamento di detti importi solo per i prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti per i quali sono contemplate misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e che rientrano in tale organizzazione comune; orbene, il prezzo del siero di latte in polvere non dipenderebbe in alcun modo né dal prezzo del latte né da quello del latte magro in polvere, soli prodotti ai quali il siero di latte potrebbe venir collegato per un raffronto di prezzi in base alla normativa vigente;
sarebbe impossibile stabilire una relazione fra il prezzo del siero di latte in polvere e quello dei due prodotti summenzionati, giacché il valore del latte nel siero di latte — residuo della fabbricazione del formaggio considerato, prima che gli Stati membri emanassero leggi per la tutela dell'ambiente, prodotto di scarto — sarebbe nullo o al massimo, e sporadicamente, pari a 0,05 DM il litro;
pertanto, il prezzo del siero di latte in polvere si formerebbe esclusivamente sul mercato e sarebbe interamente determinato dall'offerta e dalla domanda;
di conseguenza, la classificazione del siero di latte in polvere fra le merci appartenenti al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e assoggettate agli importi compensativi monetari, operata dal regolamento n. 539/75, sarebbe artificiosa.
punto 3
Dal canto suo, il giudice nazionale, cui compete la valutazione dei fatti, ha constatato che il siero di latte è un residuo della trasformazione del latte che, fino a poco tempo fa, veniva scaricato come rifiuto nei corsi d'acqua;
esso ne ha dedotto che il prezzo del latte magro in polvere non esercita alcuna influenza determinante sul prezzo di mercato del siero di latte in polvere e che pertanto il prezzo di tale prodotto non dipende da quello del latte magro in polvere;
di conseguenza, lo stesso giudice, dubitando della validità del regolamento n. 539/75, ha sottoposto a questa Corte una prima questione pregiudiziale così formulata:
«Se l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539, sia contrario, nella parte in cui stabilisce importi compensativi all'importazione per il siero di latte in polvere, all'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, poiché il prezzo del siero di latte in polvere non dipende dal prezzo del latte magro in polvere».
punto 4
Il problema decisivo nella fattispecie è se il prezzo del siero di latte in polvere dipenda o no da quello del latte magro in polvere.
punto 5
Il prezzo di un determinato prodotto che rientra nell'organizzazione comune dei mercati dipende, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 974/71, da quello di un prodotto per il quale sono contemplate misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli quando oscilla sensibilmente per effetto delle variazioni del prezzo di quest'ultimo prodotto.
punto 6
Da una tabella redatta dalla Commissione risulta che le curve che rappresentano l'andamento del prezzo d'intervento del latte magro in polvere e del prezzo di mercato in Germania del siero di latte in polvere divergono nettamente fra loro;
infatti, nel 1974 il prezzo d'intervento del latte magro in polvere era pari a 66 u.c. il quintale e il prezzo di mercato, in Germania, del siero di latte in polvere era di 20,68 u.c. il quintale; nel 1975, ad un aumento considerevole del prezzo d'intervento del primo prodotto (88,70 u.c.) faceva riscontro un calo sensibile del prezzo di mercato del secondo (15 u.c.);
nel 1971, il prezzo del siero di latte in polvere sul mercato tedesco era pari a un terzo del prezzo d'intervento del latte magro in polvere, mentre nel 1977 il rapporto è sceso a poco meno di un quinto;
tali cifre corroborano la conclusione cui è giunto il giudice nazionale; deve pertanto ritenersi assodato che il prezzo del siero di latte in polvere non dipende da quello del latte magro in polvere.
punto 7
Nel sesto punto del preambolo del regolamento n. 974/71 è dichiarato che gli importi compensativi monetari da istituire devono essere limitati a quanto strettamente necessario per compensare l'incidenza dei provvedimenti monetari sui prezzi dei prodotti base per i quali sono contemplate misure d'intervento e vanno applicati solo nel caso in cui tale incidenza provochi difficoltà;
tale obiettivo ha trovato espressione, in particolare, nell'art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento;
in base al disposto del n. 2, leu. b), di tale articolo, l'autorizzazione a riscuotere o a versare importi compensativi è concessa solo in relazione ai prodotti che soddisfino due condizioni:
a) il loro prezzo deve dipendere da quello di prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;
b) essi devono inoltre rientrare nell'organizzazione comune dei mercati;
manifestamente, il siero di latte in polvere non soddisfa la prima condizione;
di conseguenza, gli importi compensativi monetari contemplati dall'art. 1 del regolamento n. 974/71 non potevano applicarsi al siero di latte in polvere;
punto 8
pertanto, si deve constatare che l'art. 1 del regolamento della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539, è invalido nella parte in cui fissa importi compensativi da applicarsi agli scambi di siero di latte in polvere.
punto 9
Tale conclusione dispensa dal risolvere la seconda questione formulata dal giudice nazionale.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 10
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al Finanzgericht della Saar, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht della Saar con ordinanza 15 settembre 1977, dichiara:
L'art. 1 del regolamento della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539, è invalido nella parte in cui fissa importi compensativi da applicarsi agli scambi di siero di latte in polvere
Firme
Kutscher
Sørensen
Bosco
Donner
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 maggio 1978.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
H. Kutscher