Sez. 1, Sentenza n. 43467 del 09/07/2013 Ud. (dep. 24/10/2013) Rv. 257170 - 01
REATI MILITARI - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO | Adozione per gli stessi fatti di azione disciplinare - Preclusione dell'azione penale - Esclusione - Ragioni.
REATI MILITARI - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO
In tema di reati militari, non sussiste un principio generale di alternatività tra l'azione disciplinare e la richiesta di procedimento penale, al di fuori di quanto previsto dall'art. 1362, comma settimo, D.Lgs. n. 66 del 2010, secondo cui la sanzione della consegna di rigore può essere applicata ai fatti costituenti reato per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'art. 260 cod. pen. mil. pace (trattandosi di reati puniti con la reclusione militare non superiore a sei mesi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 260 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 1362 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)