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Sez. 1, Sentenza n. 2751 del 25/02/2002 (Rv. 552536 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE | Estratto di saldaconto ed estratto conto - Differenze strutturali e probatorie - Conseguenze in tema di prova nel giudizio monitorio e di opposizione.
Stato
decisa il 2002-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552536-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE

In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto/conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca -, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto - conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui la banca, dopo aver fondato l'istanza di decreto ingiuntivo su di un estratto di saldaconto, aveva poi prodotto, nel successivo giudizio di opposizione, la copia degli estratti conto registrati su microfilm, le cui risultanze erano -legittimamente - state poste, dal giudice di merito, a fondamento del rigetto dell'opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 102, Legge 01/09/1993 num. 385 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)