Sez. 1, Sentenza n. 10136 del 05/12/2000 Cc. (dep. 12/03/2001) Rv. 218319 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Art.111 della Costituzione e principi del giusto processo - Introduzione di nuove ipotesi di incompatibilità - Esclusione - Rigetto della richiesta di patteggiamento formulata da altro coimputato - Incompatibilità dello stesso giudice a partecipare al giudizio - Esclusione - Fondamento.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
L'art.111, comma 2, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2, non ha creato nuove ipotesi di incompatibilità del giudice rispetto a quelle in precedenza già enucleabili dalle norme costituzionali relative alla giurisdizione ed in base alle quali la Corte costituzionale, con numerose sentenze additive, ha innovato il disposto dell'art. 34 cod.proc. pen..Ne consegue che in virtù dei principi del giusto processo inseriti l'art.111 Cost. non è sorta una nuova ipotesi di incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento proposta da altri coimputati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge Cost. 23/11/1999 num. 2 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)