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Sez. 6, Sentenza n. 15861 del 23/03/2001 Ud. (dep. 17/04/2001) Rv. 218669 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Disciplina dell' incompatibilità del giudice - Applicazione in via analogica - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218669-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

In tema di incompatibilità del giudice (art. 34 cod. proc. pen.) l'art. 111 della Costituzione non ha mutato il principio di eccezionalità delle cause d'incompatibilità rispetto alla regola della terzietà del giudicante, in modo da consentire che - oltre le singole cause tipicizzate - sia possibile individuare nuove ipotesi in via d'interpretazione analogica, atteso che in tal modo verrebbe ad attenuarsi il principio costituzionale del giudice naturale.(In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso della persona offesa avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di ricusazione del giudice, nella quale si sosteneva che, al di là della previsione espressa di legge, si configurasse una ipotesi atipica di incompatibilità, nell'attività di archiviazione in un procedimento riguardante fatti analoghi e a carico degli stessi denunciati da altra persona e per le quali lo stesso giudice aveva in precedenza disposto l'archiviazione del procedimento).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)