Sez. 2, Sentenza n. 36536 del 20/06/2003 Ud. (dep. 23/09/2003) Rv. 226453 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Sentenza pronunciata nei confronti di concorrente nel reato - Incompatibilità del giudice al giudizio dei concorrenti non patteggianti - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
Il giudice che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di concorrente nel reato, pur quando quest'ultimo sia necessariamente plurisoggettivo, non è incompatibile al giudizio degli altri concorrenti che non abbiano patteggiato la pena, data la peculiarità della citata sentenza che non postula la dimostrazione in positivo della responsabilità dell'imputato, ma solo l'accertata inesistenza di cause di non punibilità a norma dell'art. 129 stesso codice, sicché è irrilevante a tal fine la sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato nei riguardi di altri soggetti una precedente decisione nella quale la posizione di tale imputato in ordine alla responsabilità penale sia stata già comunque fatta oggetto di valutazione, essendo quest'ultima esclusa nella sentenza di patteggiamento. (V. Corte cost., 2 novembre 1996 n. 371).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)