diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1245 del 05/12/2003 Cc. (dep. 20/01/2004) Rv. 227987 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una sentenza dichiarativa della inammissibilità di precedente ricorso, riferito a decisione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 625-bis cod.proc.pen. - Ammissibilità del nuovo ricorso straordinario - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227987-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO

È inammissibile il ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza che abbia dichiarato la inammissibilità di un precedente ricorso straordinario sul presupposto che la relativa disciplina non si applicasse ai provvedimenti antecedenti all'entrata in vigore dello stesso art. 625-bis, in quanto mirato a sindacare una decisione di diritto non riesaminabile mediante la speciale impugnazione straordinaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)