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Sez. U, Sentenza n. 16101 del 27/03/2002 Cc. (dep. 30/04/2002) Rv. 221278 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Ricorso proposto avverso decisione depositata prima dell'entrata in vigore dell'art. 625 bis cod. proc. pen.- Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221278-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

È inammissibile, in assenza di disposizioni transitorie, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso provvedimenti della Corte di cassazione depositati prima della data di entrata in vigore dell'art. 625-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001 n. 128. (La Corte ha precisato in motivazione che tale conclusione è avvalorata sia dal principio secondo cui le impugnazioni sono soggette alla disciplina vigente all'epoca di definizione dell'iter formativo del provvedimento impugnabile, sia dalla natura di disposizione eccezionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., come tale non suscettibile di interpretazione estensiva). (Conf. Sez. un., 29 marzo 2002 n. 16102, Chiatellino, non massimata sul punto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)