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Sez. 6, Sentenza n. 43002 del 20/10/2003 Cc. (dep. 11/11/2003) Rv. 227489 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una sentenza che ha dichiarato inammissibile precedente ricorso riferito a decisione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 625-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità del nuovo ricorso straordinario - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227489-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO

È inammissibile il ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza che abbia dichiarato l'inammissibilità di un precedente ricorso straordinario, sul presupposto che la disciplina di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. si riferisca a provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione depositati prima della data di entrata in vigore della nuova normativa e ritenendo, conseguentemente, assorbiti gli ulteriori motivi proposti, in quanto, in tal modo, la riproposizione del ricorso finisce per dedurre non un caso di errore materiale o di fatto, ma un vero e proprio "error iuris", non riparabile con la speciale impugnazione straordinaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)