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Sez. 1, Sentenza n. 12182 del 26/05/1986 Ud. (dep. 30/10/1986) Rv. 174181 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174181-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - FATTISPECIE.*

È configurabile la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale solo quando i motivi a delinquere corrispondono oggettivamente e non solo soggettivamente a stimoli ed impulsi psicologici di elevato significato etico, morale o sociale tali da attenuare la valenza dell'atto delittuoso e da riscuotere il consenso e l'approvazione del comune senso etico o sociale. (nella specie è stata esclusa l'applicabilità dell'attenuante ad un fratello che aveva ucciso una sorella ed un cognato dopo avere scoperto la loro relazione adulterina, in base alla considerazione che tale illegittima situazione personale e familiare deve trovare soluzione nei rimedi sociali e giuridici che l'ordinamento attualmente predispone). (Conf mass n 098035, sul profilo oggettivo; (Conf mass n 166951, sul profilo oggettivo; (Conf mass n 171563, giurisprudenza costante; (Conf mass n 166114, giurisprudenza costante).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)