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Sez. 2, Sentenza n. 264 del 11/10/1985 Ud. (dep. 14/01/1986) Rv. 171563 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI PER L'APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171563-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI PER L'APPLICAZIONE.*

La circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 1 cod. pen. richiede che l'Azione criminosa sia, nell'intenzione dell'agente, diretta ad eliminare una situazione, effettivamente esistente, ritenuta immorale o antisociale ed inoltre che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale o ai costumi del tempo e del luogo del reato commesso. Tale circostanza può essere concessa, peraltro, soltanto se sussistono obiettivamente gli estremi di fatto dai quali il motivo dovrebbe scaturire. (Conf mass n 167734).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)