Sez. 2, Sentenza n. 264 del 11/10/1985 Ud. (dep. 14/01/1986) Rv. 171563 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI PER L'APPLICAZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI PER L'APPLICAZIONE.*
La circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 1 cod. pen. richiede che l'Azione criminosa sia, nell'intenzione dell'agente, diretta ad eliminare una situazione, effettivamente esistente, ritenuta immorale o antisociale ed inoltre che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale o ai costumi del tempo e del luogo del reato commesso. Tale circostanza può essere concessa, peraltro, soltanto se sussistono obiettivamente gli estremi di fatto dai quali il motivo dovrebbe scaturire. (Conf mass n 167734).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)