Sez. 5, Sentenza n. 4273 del 23/03/2001 (Rv. 545127 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE | Attività accertativa della guardia di finanza e degli uffici finanziari - Natura amministrativa - Configurabilità - Conseguenze - Principio del contraddittorio - Operatività - Esclusione - Ulteriori conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE
L'attività accertativa della guardia di finanza e degli uffici finanziari, avendo natura di attività amministrativa, pur dovendo svolgersi nel rispetto di ben determinate cautele previste per evitare arbitri e violazioni dei diritti fondamentali del contribuente, non è retta dal principio del contraddittorio; consequenzialmente va escluso che le risultanze emerse dalla attività di verifica prodomica all'emissione dell'avviso di rettifica non possano costituire valido supporto probatorio della pretesa impositiva a tale avviso sottesa, per il solo fatto della mancata immediata loro contestazione al contribuente in sede di verifica.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)