Sez. 5, Sentenza n. 6232 del 18/04/2003 (Rv. 562288 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria - Natura amministrativa - Configurabilità - Principio del contraddittorio - Operatività - Esclusione - Convocazione del contribuente - Facoltà discrezionale - Obbligo - Insussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE
In tema di imposta sul valore aggiunto, l'attività di accertamento degli uffici finanziari, avendo natura amministrativa, pur dovendo svolgersi nel rispetto delle previste cautele per evitare arbitri e la violazione di fondamentali diritti del contribuente, non è retta dal principio del contraddittorio e l'art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel prevedere la convocazione del contribuente con l'invito al medesimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, attribuisce all'Amministrazione una mera facoltà al fine di acquisire elementi istruttori e non un obbligo. Ne consegue che le risultanze emerse dall'attività di verifica, prodromica all'emissione dell'avviso di rettifica, possono costituire valido supporto probatorio della pretesa impositiva a tale avviso sottesa anche in mancanza di immediata contestazione al contribuente in sede di verifica.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)