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Sez. 2, Sentenza n. 29518 del 11/05/2023 Ud. (dep. 07/07/2023) Rv. 284800 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - CAPI O PUNTI DELLA DECISIONE | Ricorso per cassazione - Ammissibilità dell’impugnazione avverso la statuizione sulle spese relative all’azione civile – Ritenuta inammissibilità dei motivi relativi alla responsabilità penale – Possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di appello – Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284800-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - CAPI O PUNTI DELLA DECISIONE

In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione riguardante la statuizione concernente le spese relative all'azione civile non consente, in caso di ritenuta inammissibilità dei motivi attinenti alla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, ostandovi l'autonomia del rapporto processuale afferente ai capi della sentenza concernenti la responsabilità penale rispetto a quello riguardante l'azione civile.

Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)