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Sez. 2 - , Sentenza n. 16391 del 01/04/2021 Ud. (dep. 29/04/2021) Rv. 281122 - 01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Giudizio di appello - Udienza di discussione - Assenza della parte civile - Mancata presentazione di conclusioni scritte o nota spese - Liquidazione d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281122-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

In tema di spese relative all'azione civile, il giudice di appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)