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Sez. 2, Sentenza n. 16933 del 04/04/2025 Ud. (dep. 06/05/2025) Rv. 288000-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - CAPI O PUNTI DELLA DECISIONE | Ricorso per cassazione - Annullamento limitato agli effetti civili - Rilevanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso agli effetti penali - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288000-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - CAPI O PUNTI DELLA DECISIONE

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione agli effetti penali, è irrilevante l'intervenuto annullamento della decisione impugnata limitato agli effetti civili, in quanto sussiste netta autonomia tra il capo penale e quello civile della decisione, suscettibili di guadagnare l'autorità di cosa giudicata in momenti processuali distinti, costituendo la statuizione civile solo l'aspetto civile della condanna, autonoma pur se logicamente dipendente dalla decisione sulla responsabilità penale, sicché rimane preclusa, in tal caso, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello.

Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)