Sez. 5, Sentenza n. 234 del 03/02/1967 Ud. (dep. 01/04/1967) Rv. 103941 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE A DIFENSORE NOMINATO DOPO LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - NON E DOVUTA - EFFETTUATA NOTIFICAZIONE - IRRILEVANZA PER IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MOTIVI DI GRAVAME.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE A DIFENSORE NOMINATO DOPO LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - NON E DOVUTA - EFFETTUATA NOTIFICAZIONE - IRRILEVANZA PER IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MOTIVI DI GRAVAME.*
La notificazione dell'avviso di deposito della sentenza pronunciata in dibattimento non spetta al difensore che sia stato nominato dall'imputato in un momento successivo alla dichiarazione di impugnazione. Dispone, infatti, l'art 151 comma terzo cod proc pen che la notificazione del detto avviso spetta 'alle parti privatè che possono impugnare, 'al difensore che abbia proposto l'impugnazioné e 'al difensore che sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione). Se erroneamente la cancelleria fa notificare l'avviso di deposito della sentenza pronunciata in udienza sia all'imputato che ha gia proposto appello, sia al difensore nominato dall'appellante in un momento successivo, tale seconda notifica e del tutto irrilevante ed i termini per la presentazione dei motivi decorrono dal giorno in cui venne eseguita la notificazione all'imputato (art 201 comma primo cod proc pen). (prima parte. Conf 100045, 101012, 102261, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)