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Sez. L, Sentenza n. 4263 del 08/05/1987 (Rv. 453014 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - DIRITTO DOVERE DI ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE ED OBBLIGHI CONTRIBUTIVI CONSEGUENTI - PRESUPPOSTI - REDDITO O VOLUME D'AFFARI MINIMO NEL CORSO DELL'ANNO - MANCATO RAGGIUNGIMENTO - RIFERIMENTO ALLA MEDIA NEL TRIENNIO DEL REDDITO O VOLUME D'AFFARI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FACOLTÀ DI OTTENERE LA CANCELLAZIONE IN DIFETTO DEI MINIMI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453014-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - DIRITTO DOVERE DI ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE ED OBBLIGHI CONTRIBUTIVI CONSEGUENTI - PRESUPPOSTI - REDDITO O VOLUME D'AFFARI MINIMO NEL CORSO DELL'ANNO - MANCATO RAGGIUNGIMENTO - RIFERIMENTO ALLA MEDIA NEL TRIENNIO DEL REDDITO O VOLUME D'AFFARI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FACOLTÀ DI OTTENERE LA CANCELLAZIONE IN DIFETTO DEI MINIMI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO - SUSSISTENZA.*

Nella disciplina della previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori, di cui alla legge 22 luglio 1975 n. 319, nonché alla delibera resa il 22 maggio 1976 dal comitato dei delegati della cassa nazionale, in attuazione del mandato conferito con l'art. 2 primo comma di detta legge (e quindi integrante provvedimento normativo di natura secondaria), il diritto-dovere di iscrizione alla cassa medesima, con i conseguenti obblighi contributivi, discende dal raggiungimento, nel corso dell'anno, di un reddito netto, ai fini dell'IRPEF, non inferiore a tre milioni, oppure di un volume di affari, ai fini dell'IVA, non inferiore a cinque milioni, mentre la possibilità di prendere in considerazione la media nel triennio di detto reddito o volume di affari è contemplata solo a tutela dell'iscritto, che intenda mantenere l'iscrizione nonostante il mancato raggiungimento di quei minimi nel singolo anno, e pertanto, non preclude la sua facoltà di ottenere la cancellazione, in difetto dei medesimi minimi nell'anno di riferimento. (V 408/83, mass n 425210).*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)