diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10156 del 28/11/1994 (Rv. 488884 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Proponibilità per i natanti in caso di danni alle cose - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488884-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'azione diretta contro l'assicuratore di cui all'art. 18 legge n. 990/69 non è proponibile per i natanti in caso di danni a cose, per i quali non vi è obbligo di assicurazione (art. 2 legge cit.), talché deve trovare applicazione la regola generale secondo cui, non sussistendo alcun rapporto immediato e diretto fra assicuratore e danneggiato, questo ultimo non ha azione diretta contro l'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 2, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)