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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022 (Rv. 665520 - 02)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Indagini della polizia tributaria - Potere discrezionale del giudice - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665520-02

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Nei giudizi di separazione personale dei coniugi, il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica dell'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, aveva ritenuto superflue le indagini della polizia tributaria, nonostante fossero stati dedotti fatti specifici a supporto della relativa richiesta, in base all'erroneo presupposto dell'irrilevanza, ai fini della ricostruzione del tenore di vita familiare, di eventuali entrate sottratte al fisco).

Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706, Legge 26/11/2021 num. 206 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)