Sez. 1, Sentenza n. 10344 del 17/05/2005 (Rv. 580803 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Poteri istruttori, previsti dalla legge sul divorzio, di disporre indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi per il tramite della polizia tributaria - Procedimento di separazione personale - Applicabilità - Fondamento - Esercizio di tali poteri da parte del tribunale - Discrezionalità - Limite.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Anche in materia di separazione di coniugi, con riguardo all'assegno di mantenimento, deve ritenersi applicabile in via analogica - stante l'identità di "ratio", riconducibile alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno in questione - la norma dell'art. 5, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo novellato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il quale, in tema di riconoscimento e determinazione dell'assegno divorzile, stabilisce che "in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria". L'esercizio di tale potere di disporre indagini patrimoniali con l'avvalimento della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche; tale discrezionalità, tuttavia, incontra un limite nella circostanza che il giudice, potendosi avvalere di siffatto potere, non può rigettare le istanze delle parti relative al riconoscimento e alla determinazione dell'assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano, giacchè in tal caso il giudice ha l'obbligo di disporre accertamenti d'ufficio (avvalendosi anche della polizia tributaria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)