Sez. 1, Sentenza n. 8417 del 21/06/2000 (Rv. 537857 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI | Poteri istruttori d'ufficio sanciti dagli artt. 5 e 6 della legge n.898 del 1970 - Esercizio - Discrezionalità - Limite - Procedimento di revisione di cui all'art. 9 della stessa legge - Applicabilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI
In tema di divorzio, il potere del Tribunale di disporre indagini anche d'ufficio ai sensi dell'art. 6, comma nono, della legge 1.ò dicembre 1970, n. 898 e di avvalersi pure della Polizia Tributaria, come prevede espressamente l'art. 5, comma nono, della medesima legge con disposizioni applicabili per identità di "ratio" anche al procedimento di revisione del contributo di mantenimento dei figli, rientra nella sua discrezionalità e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche. L'unico limite a detto potere, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, è rappresentato dal fatto che il giudice, potendosene avvalere, non può rigettare le richieste delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell'assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione da parte loro degli assunti sui quali le richieste si basano. In tal caso il giudice ha l'obbligo di disporre accertamenti d'ufficio, avvalendosi anche della Polizia Tributaria.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 9 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 com. 9, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)