Sez. 1, Sentenza n. 228 del 28/01/1974 (Rv. 367835 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - MAGGIORE ETA DEL MINORE RAPPRESENTATO - RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GENITORE - AUTOMATICA CESSAZIONE - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL MUTAMENTO DELLO STATO - NECESSITA - MANCANZA - PROSECUZIONE DEL PROCESSO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - MAGGIORE ETA DEL MINORE RAPPRESENTATO - RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GENITORE - AUTOMATICA CESSAZIONE - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL MUTAMENTO DELLO STATO - NECESSITA - MANCANZA - PROSECUZIONE DEL PROCESSO.*
La cessazione della rappresentanza legale (negoziale e processuale) nel genitore esercente la patria potesta sul figlio minore non opera, a seguito del compimento della maggiore eta da parte di questo, come causa automatica di interruzione del processo, con l'implicazione che, in difetto di dichiarazione o notificazione del mutamento di stato della persona rappresentata da parte del procuratore del genitore esercente la patria potesta, il processo prosegue, rimanendo immutato il rapporto processuale, come se la modifica dello status non fosse intervenuta. (V 3126'71, mass n 354466; 984'71, mass n 350938).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)