Sez. 1, Sentenza n. 8184 del 04/07/1992 (Rv. 478030 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) | I.N.V.I.M. decennale - Immobili destinati all'esercizio di attività commerciali - Incrementi di valore - I.N.V.I.M. - Esenzione - Applicabilità - Condizioni.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici)
In materia di I.N.V.I.M. decennale, dovuta dalle persone giuridiche, l'esenzione relativa agli incrementi di valore degli immobili destinati all'esercizio di attività commerciali, prevista dall'art. 25 lettera d) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, si applica allorché gli immobili di cui trattasi abbiano ricevuto siffatta destinazione - non suscettibile di cambiamento senza radicale trasformazione - per l'intero decennio, rimanendo irrilevante l'attuazione per una parte soltanto di tale periodo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)