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Sez. 1, Sentenza n. 10459 del 06/12/1994 (Rv. 489058 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | INVIM decennale - Esenzione ex art. 25, secondo comma, lett. d) del D.P.R. n. 643 del 1972 - Fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali - Utilizzazione da parte del proprietario per l'esercizio di tali attività per l'intero decennio - Necessità.
Stato
decisa il 1994-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489058-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di INVIM decennale, l'esenzione di cui all'art. 25, secondo comma, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, nel testo modificato dalla legge 22 dicembre 1975 n. 694, prevista per i fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali, in essi direttamente esercitate dal proprietario, si applica allorché gli immobili di cui trattasi abbiano ricevuto siffatta destinazione - non suscettibile di cambiamento senza radicale trasformazione - per l'intero decennio, rimanendo irrilevante l'attuazione per una parte soltanto di tale periodo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)