Sez. 1, Sentenza n. 7664 del 19/07/1999 (Rv. 528757 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | I.N.V.I.M. decennale - Fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali - Esenzione prevista dall'art. 25, secondo comma, lett. d) del d.P.R. n. 643 del 1972 - Presupposti - Assenza di mutamenti della destinazione nel decennio - Sufficienza - Esclusione - Impossibilità di diversa destinazione senza radicali trasformazioni strutturali del fabbricato - Necessità - Relativo onere probatorio nel giudizio avente ad oggetto la richiesta dell'esenzione - Soggetto gravato - Contribuente.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
Presupposto per l'esenzione dall'I.N.V.I.M. decennale, prevista dall'art. 25 comma secondo lettera d) del d.P.R. n. 643 del 1972, è che il fabbricato adibito ad attività commerciale non sia suscettibile di diversa destinazione, senza una radicale trasformazione, cioè che non sia ipotizzabile una sua diversa utilizzazione in assenza di radicali modifiche delle sue caratteristiche strutturali. L'accertamento di tale presupposto deve, pertanto, essere operato con riferimento esclusivo alle caratteristiche strutturali dell'immobile, per verificare se esse siano tali da non consentirne una diversa destinazione senza una radicale trasformazione, e non già con riguardo all'assenza di mutamenti nell'utilizzo effettivo dell'immobile nel periodo decennale di riferimento. Qualora l'esenzione sia rivendicata dal contribuente incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del suddetto presupposto e su di lui ricadono le conseguenze negative dell'eventuale mancato assolvimento di tale onere probatorio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)