Sez. L, Sentenza n. 5896 del 18/03/2005 (Rv. 580262 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA | Morte della parte nel giudizio di primo grado - Interruzione del processo ex art. 299 cod. proc. civ. - Sussistenza - Pronuncia della sentenza - Nullità della stessa - Deduzione della nullità con i motivi d'appello - Contestuale richiesta di decisione nel merito - Necessità - Esclusiva deduzione della nullità - Inammissibilità dell'appello - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA
Nell'ipotesi in cui si sia verificata la morte della parte in primo grado ed il processo sia interrotto, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ., come nel caso di interruzione per morte o impedimento del procuratore, la sentenza che sia stata eventualmente pronunciata successivamente all'evento interruttivo è nulla; Peraltro, essendo tale nullità soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi d'impugnazione, deve essere dedotta dalla parte interessata con l'appello che, avendo la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio, non può limitarsi - a pena di inammissibilità per difetto di interesse e mancata corrispondenza al modello legale di detta impugnazione - alla sola richiesta di nullità della sentenza impugnata, ma deve investire della richiesta di decisione nel merito il giudice d'appello, il quale, non rientrando la suddetta nullità fra quelle di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., deve dichiarare l'invalidità della sentenza di primo grado e pronunciare sul merito della controversia (sulla base di tale principio la Corte Cass. ha cassato senza rinvio - atteso che il processo non avrebbe potuto proseguire - la sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e aveva deciso la causa nel merito, nonostante in appello fosse stata censurata solo la nullità della sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)