Sez. U, Sentenza n. 1665 del 27/05/1972 (Rv. 358530 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - EFFETTUAZIONE A MEZZO DI MESSO COMUNALE O DI UFFICIALE GIUDIZIARIO - NORME RISPETTIVAMENTE APPLICABILI - NOTIFICAZIONE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONSEGNA DELL'ATTO AL PORTIERE O AD UN VICINO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL'ORIGINALE DA PARTE DI COSTORO ED OMISSIONE DELL'AVVISO AL DESTINATARIO - NULLITA - ESCLUSIONE - MERA IRREGOLARITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - EFFETTUAZIONE A MEZZO DI MESSO COMUNALE O DI UFFICIALE GIUDIZIARIO - NORME RISPETTIVAMENTE APPLICABILI - NOTIFICAZIONE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONSEGNA DELL'ATTO AL PORTIERE O AD UN VICINO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL'ORIGINALE DA PARTE DI COSTORO ED OMISSIONE DELL'AVVISO AL DESTINATARIO - NULLITA - ESCLUSIONE - MERA IRREGOLARITA.*
Per la notificazione degli Atti relativi ai Tributi, di qualsiasi natura essi siano, l'amministrazione finanziaria puo valersi tanto dell' opera dei messi comunali, all'uopo autorizzati, quanto di quella degli ufficiali giudiziari e loro equiparati. Nel primo caso trovano applicazione le norme previste dagli articoli 38 del DPR 29 gennaio 1958, n 645, e 89 del RD 11 luglio 1907, n 560; mentre nel caso in cui l'amministrazione si avvalga dell'opera degli ufficiali giudiziari e loro equiparati, deve osservarsi la disciplina generale sancita dal codice di procedura civile. Pertanto, nell'ipotesi in cui la notificazione di un atto sia stata effettuata per mezzo di ufficiale giudiziario, mediante consegna al portiere o ad un vicino di casa, la mancata sottoscrizione dell'originale da parte di costoro e l'omissione dell'avviso al destinatario, mediante lettera raccomandata, dell'avvenuta notifica, costituiscono mere irregolarita che non incidono sulla validita della notificazione stessa, non integrando alcuna delle ipotesi di nullita previste dall'art 160 cod proc civ. (V 1288'70, mass n 346987; 1266'68, mass n 332799). (V 1204'67, mass n 327675).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 11/07/1907 num. 560 art. 89, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)