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Sez. 3, Sentenza n. 13957 del 13/12/1999 (Rv. 532112 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Eccezioni opponibili - Presupposti della surrogazione - Pagamento dell'indennizzo a persona non avente diritto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532112-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

In tema di surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 cod. civ., il danneggiante non può opporre all'assicuratore le eccezioni di annullabilità, rescissione e risoluzione del contratto di assicurazione, ma può validamente eccepire i presupposti della surrogazione, ed in particolare la circostanza che l'assicuratore abbia indennizzato una persona diversa dall'avente diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)