Sez. 3, Sentenza n. 5668 del 09/03/2010 (Rv. 611801 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Nullità del contratto di assicurazione - Eccezione relativa - Opponibilità all'assicuratore da parte del convenuto in surrogazione - Ammissibilità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
Qualora l'assicuratore agisca, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., in surrogazione nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere motivi di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili solo dall'assicurato, è legittimato a contrastare, in via di eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, ad opporre la nullità del contratto stesso, ivi compresa quella per inesistenza del rischio o carenza di interesse, ovvero l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)