Sez. 1, Sentenza n. 7300 del 03/07/1991 (Rv. 472901 - 01)
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore | Nullità del contratto di assicurazione - Eccezione relativa - Legittimazione dell'assicuratore.
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore
Qualora l'assicuratore, ai sensi dell'art. 1916 cod.civ., agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall'altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d'eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)