Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233090 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Giudizio abbreviato richiesto in primo grado ex art. 4 ter D.L. n. 82 del 2000, conv. con L. n. 144 del 2000 - Giudizio di appello - Integrazione probatoria ex officio - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE
In materia di giudizio abbreviato, anche quando l'imputato in primo grado abbia avanzato richiesta del rito ex art. 4 ter del D.L. n. 82 del 2000, conv. con L. n. 144 del 2000, il giudice di appello può esercitare, entro l'ambito delineato dall'art. 603 cod. proc. pen., i poteri officiosi di integrazione probatoria, pur su sollecitazione di parte, essendo tale esercizio compatibile con la natura del rito che consente al giudice l'integrazione delle prove acquisite, come è peraltro attestato, con riguardo al giudizio abbreviato richiesto ex art. 4 ter prima menzionato, dal rinvio espresso che esso opera alle disposizioni di cui agli artt. 441, escluso il comma terzo, e 442 e 443 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)