Sez. 1, Sentenza n. 25096 del 26/02/2004 Ud. (dep. 03/06/2004) Rv. 228644 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Disciplina transitoria dettata dalla Legge 5 giugno 2000 n. 144 - Poteri di integrazione probatoria officiosa ex art. 603 cod. proc. pen. del giudice d'appello - Ammissibilità - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta dal giudice di secondo grado nell'ambito dei poteri officiosi previsti dall'art. 603 cod. proc. pen., non è inconciliabile con l'ammissione del giudizio abbreviato in appello, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 4 ter del D.L. 7.4.2000 n. 82, convertito in legge 5.6.2000 n. 144, poiché l'esplicito rinvio all'art. 441 cod. proc. pen. rende applicabile il quinto comma della suddetta disposizione, che riconosce al giudice il potere di integrazione probatoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 art. 4 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)