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Sez. 1, Sentenza n. 785 del 25/01/1997 (Rv. 502038 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Condanna dell'ente al risarcimento danni per occupazione acquisitiva di un fondo - Gravame proposto dal solo ente - Consulenza tecnica disposta nel giudizio d'appello determinante il valore del fondo in cifra superiore a quella liquidata dal primo giudice - "Reformatio in pejus" in danno dell'ente appellante - Divieto.
Stato
decisa il 1997-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502038-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nell'ipotesi in cui il tribunale liquidi, in favore del privato proprietario di un fondo e nei confronti dell'ente occupante, una somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno per avvenuta occupazione acquisitiva, e nel giudizio d'appello (proposto dal solo ente menzionato) venga disposta una consulenza tecnica dalla quale risulti determinato il valore del fondo in cifra superiore a quella liquidata dal giudice di primo grado, al giudice d'appello è preclusa, in virtù del divieto della "reformatio in pejus", la possibilità di liquidare in favore del proprietario la maggior somma determinata dal consulente tecnico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)