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Sez. U, Sentenza n. 3172 del 05/04/1996 (Rv. 496816 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Espropriazione per pubblico interesse o utilità - Acquiescenza del privato alla sentenza di primo grado - Appello dell'espropriante - Divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Valutazione separata di diverse componenti del bene - Vincolatività per una di esse della liquidazione globale compiuta in primo grado - Esclusione - Fattispecie relativa a giudizio di merito svoltosi davanti al Tribunale regionale e, in appello, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, con valutazione separata del suolo e del soprassuolo di un bosco da parte del secondo.
Stato
decisa il 1996-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496816-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE

In materia di liquidazione giudiziale dell'indennità dovuta in caso di espropriazione per pubblica utilità di un'immobile, il giudice d'appello, ove l'ente espropriante abbia prestato acquiescenza alla quantificazione contenuta nella sentenza di primo grado, deve riconoscere al privato un'indennità non inferiore a quella precedentemente liquidata, ma, nell'adottare un diverso metodo di determinazione dell'indennizzo, non può ritenere vincolante - e come tale recepire - con riferimento ad una componente del valore del bene, la quantificazione compiuta dal primo giudice con riferimento al valore complessivo. (Nella specie, in relazione all'espropriazione di terreni boschivi, il Tribunale regionale delle acque pubbliche aveva liquidato l'indennità con riferimento ai beni unitariamente considerati, mentre il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nel valutare separatamente, secondo il metodo cosiddetto francese o di Broillard, il soprassuolo arboreo, o "frutto", e il "nudo suolo", aveva ritenuto di essere tenuto a recepire per la seconda voce la somma liquidata in primo grado. Censurata in cassazione quest'ultima statuizione, la S.C., nell'annullare la sentenza impugnata, ha rimesso al giudice di rinvio la liquidazione, sulla base dei criteri di legge, della parte dell'indennità relativa al nudo terreno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 141, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)