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Sez. L, Sentenza n. 2970 del 26/03/1994 (Rv. 485934 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Accertamento negativo in primo grado del diritto alla rivalutazione - Impugnazione della parte soccombente sul punto specifico - Necessità- Funzione.
Stato
decisa il 1994-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485934-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

In tema di rivalutazione dei crediti, soggetti alla disciplina dell'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., ove la sentenza di primo grado neghi, sia pure per implicito, siffatto incremento dell'originaria prestazione, è indispensabile l'impugnazione sul punto della parte soccombente, per impedire che la formazione del giudicato precluda l'esercizio del potere del giudice di provvedere, in appello, alla relativa liquidazione, non essendo sufficiente a consentire siffatto esercizio il gravame della controparte, in quanto i poteri del giudice di secondo grado si correlano esclusivamente all'ambito dell'impugnazione, secondo il principio "tantum devolutum quantum appellatum" ed in relazione al divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata, in danno dell'unico impugnante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)